Capo III
Art. 8
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 9 mag 1981
Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:
1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro;
2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi;
3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso;
4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;
5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici;
6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia;
7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;
8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;
9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale;
10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;
11) delibera la istituzione e soppressione dei servizi e dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in armonia con i principi di cui al successivo ;
12) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi;
13) delibera in materia di applicazione di norme attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attività connesse ai servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale;
14) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato;
15) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi;
16) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo;
17) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.
Per assicurare efficienza operativa all' Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-8