Capo IV
Art. 17
Emolumenti degli amministratori e dei revisori
In vigore dal 7 mag 1981
Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I revisori dei conti ed i componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ad amministrazioni dello Stato, saranno collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza fra il trattamento goduto e quello spettante in base al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-17