Art. 1
In vigore dal 28 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, concernente il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico
Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, è sostituito dai seguenti:
"Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano le norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, numero 617, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1981
PERTINI
FORLANI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;125#art-1