Art. 1
In vigore dal 30 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44;
Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Federazioni unitarie C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1 gennaio 1980.
Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta.
Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-06;131#art-1