Art. 2
In vigore dal 24 dic 1981
L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il quinto comma che recita "Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo" è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-02;713#art-2