Art. 1
In vigore dal 26 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.
Art. 29. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.
Art. 30. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 31. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 32. - La durata del corso di studi è di 5 anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.
Art. 33. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 34. - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.
Art. 35. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);
4) anestesia in chirurgia toracica.
2° Anno:
1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II). 3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.
4° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.
5° Anno:
1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.
Art. 36. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.
La frequenza ai corsi, in corsia e in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 37. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.
Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.
Art. 38. - Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 25 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-25;901#art-1