Art. 1
In vigore dal 28 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1.592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 949;
Veduta la nota rettorale n. 4267 con la quale si è fatto rilevare che sono stati commessi errori di trascrizione all'art. 269 (quinto rigo) ed all'art. 277 (primo e secondo rigo del comma terzo);
Considerata l'opportunità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 949 dovuta ad un mero errore;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 949, è rettificato nel modo seguente:
all'art. 269 (quinto rigo) leggasi "scuola" anziché "facoltà";
all'art. 277 (primo rigo del terzo comma) leggasi "alle spese" anziché "alla spesa";
all'art. 277 (secondo rigo del terzo comma) leggasi "delle facoltà" anziché "della facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;199#art-1