Art. 1

In vigore dal 25 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Il testo dell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: archeologia della Magna Grecia; didattica del latino; epigrafia latina; metrica greca e latina; storia della storiografia; storia del teatro greco e latino; storia del teatro latino medievale e umanistico; filologia italiana; letteratura ispano americana; letteratura teatrale italiana; linguistica generale; storia della lingua inglese; storia e critica del cinema; teoria e storia dei generi letterari; metodologia e tecniche dello scavo; diplomatica e scienze ausiliarie della storia; geografia economica; museologia; paleografia latina; storia agraria; storia americana; storia del giornalismo; storia della fotografia; storia dell'urbanistica; storia delle istituzioni politiche; storia delle istituzioni religiose nell'età moderna e contemporanea; storia del mondo islamico; storia del movimento cattolico; storia del movimento operaio; storia economica e sociale del medioevo; storia e tecnica del restauro; storia religiosa del medioevo. Nello stesso elenco l'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana è scisso nei due insegnamenti di "archeologia e storia dell'arte greca" e "archeologia e storia dell'arte romana".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;1134#art-1

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