Art. 1
In vigore dal 20 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il testo dell'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di farmacia, è sostituito dal seguente:
"Alla facoltà di farmacia sono annessi i seguenti istituti:
1) istituto di chimica farmaceutica;
2) istituto di chimica organica.
Ciascun istituto è diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione è affidata al professore associato.
Il direttore sarà nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto e dura in carica un triennio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 250
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;1001#art-1