Art. 3
In vigore dal 31 mag 1981
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Allegato 1. - Prescrizioni concernenti la velocità massima e le piattaforme di carico;
Allegato 2. - Prescrizioni concernenti i retrovisori;
Allegato 3. - Prescrizioni concernenti il campo di visibilità ed i tergicristalli;
Allegato 4. - Prescrizioni concernenti lo sterzo;
Allegato 5. - Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
Allegato 6. - Prescrizioni concernenti la frenatura;
Allegato 7. - Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore;
Allegato 8. - Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente;
Allegato 9. - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
Allegato 10. - Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
Allegato 11. - Prescrizioni concernenti il sedile del conducente;
Allegato 12. - Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - FORMICA - PANDOLFI - BARTOLOMEI - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 25
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;212#art-3