Art. 1
In vigore dal 9 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole.
Considerato che il presente decreto, riducendo il numero complessivo della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena, realizza una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e, quindi, un'economia di bilancio;
Decreta:
La tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
La dotazione organica del personale della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena è diminuita di quindici unità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 34
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;483#art-1