Art. 1
In vigore dal 12 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle B, C e D relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;
Riconosciuta l'urgenza di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio:
Corti di appello:
presidenti di sezione - Bologna 1, Milano 1, Torino 1;
consiglieri - Bologna 2, Milano 2, Reggio Calabria 1, Roma 2, Torino 1;
Procure generali presso le corti di appello:
sostituti procuratori generali - Firenze 1, Torino 1;
Tribunali:
presidenti di sezione - Firenze 1, Lecco 1, Marsala 1, Pistoia 1, Prato 1, Sanremo 1, Treviso 1;
giudici - Alba 1, Bergamo 1, Brescia 1, Brindisi 1, Busto Arsizio 1, Chiavari 1, Como 1, Cosenza 1, Forlì 1, Ivrea 1, Latina 2, Livorno 1, Lucca 1, Marsala 1, Modena 2, Novara 1, Padova 1, Parma 1, Pisa 1, Pordenone 2, Reggio Emilia 1, Rimini 1, Savona 1, Siracusa 1, Taranto 1, Treviso 1, Udine 1, Venezia 1, Verbania 1, Verona 2, Vicenza 2;
Procure della Repubblica:
sostituti - Brescia 1, Brindisi 1, Cassino 1, Catania 1, Como 1, Latina 1, Lecco 1, Marsala 1, Milano 1, Napoli 2, Palermo 2, Reggio Calabria 1, Roma 1, Salerno 1, Santa Maria Capua Vetere 1, Siracusa 1, Venezia 1, Vicenza 1;
Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari:
sostituti 1;
Considerato peraltro che è necessario contestualmente ridurre l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari, delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Corti di appello:
presidenti di sezione - Cagliari 1, Caltanissetta 1, Palermo 1;
consiglieri - Bari 1, Cagliari 1, Catanzaro 1, Genova 1, Messina 2, Napoli 2, Palermo 2, Potenza 1;
Tribunali:
presidenti di sezione - Aosta 1, Terni 1;
giudici - Agrigento 2, Ascoli Piceno 1, Cagliari 1, Catania 1, Catanzaro 1, Cremona 1, Firenze 1, Genova 1, Lecce 1, L'Aquila 1, Imperia 1, Palmi 1, Santa Maria Capua Vetere 1, Sassari 1, Trani 1, Trapani 1, Trieste 1;
Procure della Repubblica:
sostituti - Arezzo 1, Cosenza 1, Messina 1;
Preture:
pretori - Bari 1, Bergamo 1, Biella 1, Bologna 2, Cagliari 2, Catanzaro 1, Desio 1, Ferrara 1, Genova 2, La Spezia 1, Lecco 1, Lentini 1, Livorno 1, Milano 4, Napoli 2, Napoli Barra 1, Novara 1, Padova 1, Palermo 2, Pisa i, Pistoia 1, Rimini 1, Sassari 1, Savona 1, Terni 1, Trani 1, Trento 1, Treviglio 1, Varese 1, Venezia 1, Vicenza 1, Vigevano 1;
Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 1980;
Considerato peraltro, che a seguito di una più approfondita valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro non si è ritenuto di poter seguire integralmente le proposte dello stesso Consiglio superiore e che pertanto in parziale difformità si è manifestata l'esigenza di opportune modifiche che vengono, per quanto si riferisce agli aumenti, appresso indicate:
Corti di appello:
consiglieri - Roma 2 posti in luogo di 1;
Tribunali:
presidenti di sezione - Treviso 1;
giudici - Alba 1, Busto Arsizio 1, Chiavari 1, Cosenza 1, Livorno 1, Marsala 1, Siracusa 1, Taranto 1;
Procure della Repubblica:
sostituti - Milano 1, Bergamo - nessun aumento;
Considerato inoltre che in ordine al menzionato parere del Consiglio superiore e sempre a seguito di quanto innanzi formulato, si è ritenuto di dover provvedere in parziale difformità anche riguardo alle riduzioni da apportare, riduzioni che vengono qui di seguito indicate:
Corti di appello:
consiglieri - Catanzaro 1 in luogo di 2, Messina 2 in luogo di 1;
Tribunali di Casale Monferrato, Catania, Ivrea, Imperia e Trapani - nessuna riduzione concernente i posti di presidente di sezione;
Tribunali di Imperia, Palmi e Trapani - riduzione di un posto di giudice;
Tribunali di Napoli e Palermo - nessuna riduzione;
Procure della Repubblica:
sostituti Arezzo e Messina - riduzione di un posto;
Preture di Lugo e Modena - nessuna riduzione;
Preture di Desio, Pistoia, Sassari, Trento, Treviglio, Venezia, Vicenza - riduzione di un posto;
Ritenuto inoltre che, per quanto riguarda le preture, non possono essere accolte al momento tutte le proposte di aumento formulate dal Consiglio superiore della magistratura, in vista della necessità di provvedere con priorità alle esigenze degli uffici collegiali e delle procure e con riserva di riesaminare in un contesto più ampio ed in un momento successivo le esigenze degli uffici in questione;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle B, C e D allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, e la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1981
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1981
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-29;32#art-1