Art. 1

In vigore dal 31 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 794, concernente: "Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale"; Visto l'art. 5 della legge stessa, che prevede la istituzione della zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Articolo unico È istituita la zona centrale della guardia di finanza, con sede in Roma e con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1981 PERTINI REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981 Registro n. 6 Finanze, foglio n. 215
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Art. 1 Istituzione della zona centrale della guardia di finanza. | Portale Normativo