Art. 1
In vigore dal 9 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario (lettore) alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia del 24 gennaio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia del 14 maggio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario (lettore) alla cattedra di lingua e letteratura latina dell'Università stessa;
Considerato che il posto di assistente ordinario (lettore) della cattedra di lingua e letteratura latina dell'Università di Venezia risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Renata Fabbri e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra omonima della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università stessa;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario (lettore) delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario (lettore) già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito unitamente alla titolare dottoressa Renata Fabbri, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1981
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 265
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-19;84#art-1