Art. 2
In vigore dal 5 set 1982
Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è aggiunto il nuovo seguente articolo:
Art. 62. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) lingua e letteratura russa;
8) filologia romanza;
9) filologia germanica;
10) storia romana;
11) storia medioevale;
12) storia moderna;
13) geografia.
Insegnamenti complementari:
1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 173
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-19;1160#art-2