Art. 3

In vigore dal 21 mar 1981
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1981 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1981 Registro n. 5 Difesa, foglio n. 145
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-13;46#art-3

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