Art. 3
In vigore dal 21 mar 1981
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1981
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1981
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-13;46#art-3