Art. 1
In vigore dal 14 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 29 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Università stessa al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 14 novembre 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Roma;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dal dott. Giorgio Bertani e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla sesta cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giorgio Bertani, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1981
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 247
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;996#art-1