Art. 2

In vigore dal 26 mar 1981
Il testo dell'art. 66, relativo agli istituti annessi alla facoltà in farmacia, è integrato dal seguente comma: "Presso la facoltà è istituita la biblioteca centrale, disciplinata da un proprio regolamento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-20;1081#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo