Art. 2
In vigore dal 26 mar 1981
Il testo dell'art. 66, relativo agli istituti annessi alla facoltà in farmacia, è integrato dal seguente comma:
"Presso la facoltà è istituita la biblioteca centrale, disciplinata da un proprio regolamento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-20;1081#art-2