Art. 1
In vigore dal 5 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 1 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1979, registro n. 83, foglio n. 376;
Veduto il decreto interministeriale 1 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1980, registro n. 89, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a ridistribuire tra le università e gli istituti di istruzione universitaria i posti vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre 1979 conformemente a quanto previsto nella tabella B/ 3 unita allo stesso decreto interministeriale 1 aprile 1980;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare ventiquattro posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I ventiquattro posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di istologia ed embriologia generale...... posti 1
UNIVERSITÀ DI MESSINA
Facoltà di magistero:
istituto di pedagogia (per le esigenze della prima cattedra).......................... posti 1
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica chirurgica II............ posti 1
UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra).......................... posti 1 istituto di farmacologia e di terapia (per le esigenze della cattedra di chemioterapia).................. posti 1 istituto di neurochirurgia (per le esigenze della prima cattedra).......................... posti 1 istituto di terza clinica chirurgica........... posti 1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Centro di calcolo..................... posti 1
Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di psicologia.................. posti 1 istituto di semeiotica chirurgica............ posti 1
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica e terapia medica terza.... posti 1
UNIVERSITÀ DI PARMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica generale e terapia medica... posti 1
UNIVERSITÀ DI PAVIA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica generale e terapia medica I.. posti 1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di anatomia ed istologia patologica (per le esigenze della divisione ricerche sul cancro)............. posti 1 istituto di biologia generale.............. posti 1 istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica........................... posti 1
Facoltà di agraria:
istituto di ecologia................... posti 1
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra)................... posti 1 istituto di prima clinica medica (per le esigenze della quinta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica). posti 1 istituto di clinica oculistica (per le esigenze della seconda cattedra).......................... posti 1 istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della quarta cattedra)....................... posti 1 istituto di idrologia medica............... posti 1 istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra)...................... posti 1 istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della terza cattedra)....................... posti 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1981
Registro n. 12 Istruzione, loglio n. 285
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-20;1044#art-1