Art. 2

In vigore dal 13 mag 1981
La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto. I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981 Registro n. 11 Difesa, foglio n. 189
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-10;1125#art-2

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