Art. 1
In vigore dal 12 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 27 settembre 1970;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonché la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V comando militare territoriale della regione militare nord-est.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-10;1121#art-1