Art. 3
In vigore dal 13 nov 1981
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in patologia generale.
Scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 653. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.
La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
La frequenza alla scuola è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 654. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 655. - Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 656. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 657. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
I BIENNIO
(Propedeutico)
1° Anno:
1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
6) radiobiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimicocliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).
II BIENNIO
(conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)
3° Anno:
11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
II BIENNIO
(conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)
3° Anno:
11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici e applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 658. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 659. - Il direttore, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 660. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980
PERTINI -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 355
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1232#art-3