Art. 1

In vigore dal 15 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia del 25 giugno 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica dell'Università di Ancona; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, del 2 luglio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di stessa denominazione dell'Università stessa, al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica odontoiatrica dell'Università di Pavia risulta attualmente ricoperto dal dott. Pierluigi Sapelli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pierluigi Sapelli, alla cattedra di stessa denominazione della facoltà medesima dell'Università di Ancona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1981 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 246
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-02;998#art-1

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