Art. 1

In vigore dal 25 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 544, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (2ª scuola) Art. 545. - La seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la seconda cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta specializzandi (dieci per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (articoli 542-544).
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