Art. 2

In vigore dal 22 gen 1981
Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si farà fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101: per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli; per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale; iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1980 PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1981 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-18;929#art-2

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