Art. 3
In vigore dal 10 feb 1981
Il primo comma dell'art. 272 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 378
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;990#art-3