Art. 1
In vigore dal 4 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 498, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di terapia della psicomotricità nell'età evolutiva.
Scuola diretta a fini speciali per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva
Art. 499. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola diretta a fini speciali per la terapia della psicomotricità nell'età evolutiva.
Essa ha lo scopo di perfezionare la competenza teorica e pratica degli operatori pedagogisti e terapisti della riabilitazione, operanti nel settore dell'età evolutiva.
La durata del corso è fissata in un anno accademico.
Il programma didattico consiste in lezioni teoriche ed in esercitazioni pratiche, presso le strutture cliniche, didattiche e riabilitative di cui dispone la cattedra di neuropsichiatria infantile, ed eventualmente presso altri centri qualificati ritenuti idonei a tale scopo dal consiglio di facoltà.
Art. 500. - Direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile.
I docenti sono proposti dal consiglio di facoltà, sentito il direttore della scuola, e nominati dal rettore.
Art. 501. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi per ogni anno è di quindici.
Il diploma magistrale è titolo di studio richiesto per l'ammissione, mentre altri diplomi possono essere considerati ai fini della valutazione dei titoli.
Alla scuola si accede previo esame di ammissione consistente nella valutazione dei titoli e in una prova orale e/o scritta, concernente gli aspetti generali della disciplina (pedagogia emendativa, ovvero riabilitazione).
La commissione per l'esame di ammissione è nominata dalla facoltà su proposta del direttore della scuola.
Tale commissione formula la graduatoria sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati della prova orale e/o scritta.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Art. 502. - Le materie di insegnamento teorico sono:
1) elementi di anatomo-fisiologia del sistema nervoso nella prospettiva dello sviluppo e in rapporto alla semeiologia e alla funzione;
2) tecniche diagnostiche strumentali nella neurologia dell'età evolutiva (elettroencefalografia, elettromiografia, potenziali evocati, neuroradiologia, ecc.);
3) tecniche psicodiagnostiche (testologiche) nella neuropsichiatria dell'età evolutiva;
4) elementi fondamentali di clinica neurologica dell'età evolutiva;
5) elementi fondamentali di clinica psichiatrica dell'età evolutiva;
6) orientamenti di diagnostica e terapia rieducativa motoria nella prospettiva dello sviluppo;
7) orientamenti di diagnostica e terapia rieducativa delle funzioni prassiche ed espressive (psicomotricità e linguaggio) nella prospettiva dello sviluppo;
8) orientamenti di psicoterapia nell'età evolutiva;
9) nozioni sulle terapie con farmaci neuro e psicotropi nell'età evolutiva;
10) prevenzione ed assistenza nel territorio: elementi di legislazione sanitaria.
Art. 503. - Le presenze alle lezioni teoriche e al tirocinio pratico hanno validità ai fini dell'ammissione all'esame di diploma se raggiungono almeno i 4/5 del totale, fissato dalla direzione della scuola.
Art. 504. - Al termine dell'anno di corso, gli allievi che hanno regolarmente adempiuto agli obblighi di frequenza possono sostenere l'esame di diploma in terapia della psicomotricità per l'età evolutiva.
La commissione di esame è formata dal direttore e da due docenti, nominati dalla facoltà su proposta del direttore.
I candidati non riconosciuti idonei possono essere iscritti a tutti gli effetti come ripetenti per un solo anno.
Art. 505. - Le domande di iscrizione si accettano dal 1 agosto al 16 ottobre con allegati i seguenti documenti:
scheda notizie;
originale del titolo di studio.
Le tasse, soprattasse e contributi generali, sono quelli previsti per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia.
Il contributo speciale per le esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 43
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;970#art-1