Art. 2
In vigore dal 3 feb 1981
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in medicina interna.
Seconda scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 265. - La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso la quinta cattedra di clinica medica dell'Università degli studi di Milano.
La scuola ha la durata di cinque anni.
Il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (I corso);
clinica medica generale e terapia medica (I corso).
2° Anno:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (II corso);
clinica medica generale e terapia medica (II corso).
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (III corso).
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (IV corso).
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (V corso).
Insegnamenti complementari:
parassitologia medica;
genetica medica;
radiologia;
semeiotica oculistica.
Gli allievi hanno obbligo di frequenza ai fini di apprendimento.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, prima di adire l'esame di diploma, deve sostenere un esame generale di profitto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 30
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;959#art-2