Art. 1
In vigore dal 25 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il sesto comma dell'art. 217, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:
"La scuola accoglie complessivamente un numero di settantacinque allievi, cui vanno ad aggiungersene altri sette per tutto il periodo di durata e secondo le modalità precisate da apposita convenzione stipulata con l'ospedale militare "Gen. L. Bonomo" di Bari".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1981
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;1077#art-1