Art. 1
In vigore dal 25 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, con il quale è stata istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona la scuola di specializzazione in oncologia;
Considerato che con successivo decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, è stato provveduto nuovamente alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia presso la suddetta Università di Ancona anziché al riordinamento come deliberato dai competenti organi accademici;
Riconosciuta la necessità di apportare le opportune modifiche allo statuto dell'Università di Ancona per quanto riguarda la scuola di specializzazione in oncologia;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, deve intendersi riferito al riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia dell'Università di Ancona e non all'istituzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1981
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;1076#art-1