Art. 1
In vigore dal 27 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 18, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Centro universitario di studi sui trasporti (CUST)
Art. 19. - Il "Centro universitario di studi sui trasporti" (CUST), è annesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina.
Art. 20. - Il centro è un istituto scientifico che ha per finalità attività di informazione e studio sui trasporti terrestri, marittimi e aerei, interni e internazionali, con particolare riguardo ai problemi giuridici e territoriali ed alla correlata programmazione socio-economica.
Rientrano in particolare tra i suoi scopi:
a) la raccolta e classificazione sistematica della documentazione giuridica, economica, statistica, geografica e politica in materia;
b) l'organizzazione di corsi di studio e di aggiornamento nel settore, anche in collaborazione con altre facoltà o Università, centri o enti locali nazionali o internazionali, interessati;
c) la realizzazione di studi e ricerche relative ai trasporti nel quadro della integrazione economica europea;
d) l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al primo comma di questo articolo;
e) la esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, su determinati problemi dei trasporti, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
f) la formazione di ricercatori ai fini del conseguimento di una specializzazione post-universitaria nel settore;
g) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività.
I corsi di cui alla lettera b) del secondo comma di questo articolo si propongono lo scopo di integrare ed aggiornare la preparazione di studenti e laureati nelle materie indicate nei precedenti commi 1 e 2. A conclusione dei corsi di studio non vengono rilasciati titoli di studio.
Art. 21. - Sono organi del centro:
a) il direttore;
b) il comitato consultivo.
Art. 22. - Il direttore del centro, nominato con decreto rettorale su designazione del consiglio di facoltà di giurisprudenza, è un professore di ruolo ordinario o straordinario della facoltà stessa nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti.
Il nominato rimane in carica finché conserva detto insegnamento.
In mancanza di professori di ruolo ordinari e straordinari aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il direttore del centro verrà designato dal consiglio di facoltà di giurisprudenza tra i professori di ruolo dell'Università di Messina nell'ambito della cui cattedra rientri spiccatamente l'insegnamento della materia dei trasporti.
Il direttore cura lo svolgimento dell'attività di ricerca e documentazione del centro e la realizzazione dei programmi speciali di ricerca e formazione del centro.
Art. 23. - Il comitato consultivo è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, che lo presiede, e dal direttore del centro, membri di diritto. Esso inoltre, è formato: da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; da un rappresentante della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da un rappresentante dell'assessorato al turismo ed ai trasporti della regione siciliana; da un rappresentante del consiglio di amministrazione della Università di Messina designato dal rettore.
Il comitato consultivo esprime il proprio parere, non vincolante, sui programmi speciali di ricerca e formazione del centro.
Esso si riunisce almeno una volta l'anno, in Messina od altra sede indicata dal presidente del comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 24. - I membri non di diritto del comitato consultivo sono nominati con decreto rettorale, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Art. 25. - Al funzionamento del centro si provvede con i fondi assegnati dall'Università di Messina. Questa ultima attribuirà al centro quei fondi che il Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri, enti pubblici e privati, italiani e stranieri, conferiscono a tal fine all'Università.
Art. 26. - I fondi del centro sono gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del testo unico sulla istruzione universitaria.
Art. 27. - Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali il centro è dotato di personale non docente universitario assegnato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Messina o dal Ministero della pubblica istruzione.
Allo stesso fine, il centro può proporre ai competenti organi dell'Università di procedere alla stipula di apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per il distacco presso il centro di personale amministrativo.
L'onere finanziario relativo ricadrà interamente sugli enti che stipulano la convenzione con l'Università a favore del centro.
Art. 28. - L'Università di Messina fornisce i locali idonei all'attività di ricerca e informazione del centro.
Art. 29. - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del testo unico sull'istruzione universitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1981
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 172
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-30;1042#art-1