Art. 1

In vigore dal 10 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . L'art. 9 è modificato nel senso che è aggiunta la seguente frase: 13. L'Università degli studi di Napoli comprende, altresì, un centro di calcolo elettronico interfacoltà. Dopo l'art. 883 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del centro di calcolo elettronico interfacoltà. Sezione XVII Centro di calcolo elettronico Art. 884. - Il centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli è destinato al servizio relativo alle attività didattiche e scientifiche dell'Università di Napoli, nonché di altre università o istituti universitari che stipulano apposite convenzioni con l'Università di Napoli. Art. 885. - Il centro ha le seguenti finalità: a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica delle istituzioni di cui all'art. 884 mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attività di ricerca; b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni di cui all'art. 884 fornendo le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti; c) promuovere attività di documentazione e di studio e qualsiasi altra attività connessa con lo sviluppo di mezzi di elaborazione del centro ed il loro impiego; d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre università o enti analoghi. Il centro potrà altresì soddisfare esigenze di calcolo di altri enti, ma soltanto in quanto ciò non ostacoli il buon perseguimento delle finalità di cui sopra. Art. 886. - Il centro per sua natura sostiene le attività di quelle componenti delle istituzioni di cui all'art. 884 che sono particolarmente volte alle ricerche di informatica. Art. 887. - Sono organi del centro: a) il consiglio direttivo e il suo presidente; b) il comitato tecnico; c) il direttore del centro. Art. 888. - Il consiglio direttivo è costituito da professori ufficiali rappresentanti dell'Università di Napoli e da un massimo di dodici professori ufficiali rappresentanti delle istituzioni di cui all'art. 884 nel numero fissato dalle relative convenzioni. I rappresentanti dell'Università di Napoli sono distribuiti come segue: a) tre professori ufficiali della facoltà di scienze; b) tre professori ufficiali della facoltà di ingegneria; c) due professori ufficiali della facoltà di economia e commercio; d) due professori ufficiali della facoltà di agraria; e) due professori ufficiali della facoltà di architettura; f) un professore ufficiale di ciascuna delle altre facoltà. Fa parte inoltre del consiglio direttivo il direttore amministrativo dell'Università di Napoli o un funzionario da lui delegato. Il consiglio direttivo elegge il presidente ed il segretario fra i rappresentanti dell'Università di Napoli e degli enti di cui all'art. 884. I membri del consiglio direttivo di cui alle voci a), b), c), d), e), f), sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facoltà. I rappresentanti dell'Università di Napoli e quelli degli enti di cui all'art. 884 durano in carica tre anni purchè conservino la qualifica di professori ufficiali e sono nominabili al massimo per due volte consecutive. Art. 889. - Il comitato tecnico è costituito da esperti del settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati. Il comitato tecnico è costituito da: a) il direttore del centro; b) il segretario amministrativo del centro; c) un rappresentante eletto dal personale tecnico del centro nel proprio ambito; d) non più di sei membri scelti fra il personale docente delle istituzioni di cui all'art. 884 che abbiano comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati. I membri del comitato tecnico di cui alle voci c) e d) durano in carica due anni. I membri di cui alla voce d) non possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo. Art. 890. - Il direttore del centro nominato dal rettore è scelto tra i professori ufficiali dell'Università. Art. 891. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore, previa approvazione ministeriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1981 Registro n. 44 istruzione, foglio n. 150
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