Art. 1
In vigore dal 18 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 904, nel quale erroneamente all'art. 5 è stata indicata la somma di L. 3.000 per la tassa erariale di diploma, che ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951 deve essere di L. 6.000;
Veduta la rettorale n. 4515 del 16 maggio 1980;
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 904;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 904, è rettificato nel senso che l'importo della tassa erariale di diploma relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria è fissato in L. 6.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1981
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 242
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;1012#art-1