Art. 3

In vigore dal 15 nov 1980
All'art. 52, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: ovinicoltura; etologia e protezione degli animali; allevamento degli animali da pelliccia. L'art. 55 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi. Il predetto tirocinio deve compiersi presso gli istituti della facoltà di medicina veterinaria, gli istituti zooprofilattici regionali, gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i macelli dei capoluoghi riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980 Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;697#art-3

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