Art. 2

In vigore dal 14 nov 1980
Dopo l'art. 130, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Art. 131. - Gli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); *2) biologia generale applicata agli studi medici; *3) chimica; *4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); *6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e speciale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; *11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 21) patologia speciale chirurgia, e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica, (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: *1) chirurgia maxillo-facciale; *2) dermatologia e venereologia (semestrale); *3) otorinolaringoiatria (semestrale); *4) statistica sanitaria; Art. 132. - Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico e continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art. 133. Non si può essere ammessi Se non si è superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia stomatognatico umana normale e dell'apparato stomatognatico Patologia generale Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e del- e metodologica clinica l'apparato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia generale Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odonto- stomatologia Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odonto- stomatologica Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Art. 134. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il 2° anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del 2° anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al 2° anno, subordinatamente al numero dei posti disponibili all'inizio del 2° anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Art. 135. - Il numero degli iscritti è di ventiquattro per ciascun anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi. Art. 136. - L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, così ripartito; 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. È prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti. Art. 137. - Per esercitare la professione i laureati in odontoiatra e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980 Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 305
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-25;691#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. | Portale Normativo