Art. 2

In vigore dal 12 nov 1980
Dopo l'art. 53, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo: Art. 54. - La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quaranta per ciascun anno di corso e complessivamente di duecento per l'intero corso di studi. L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito: 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. È prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti. Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); * 2) biologia generale applicata agli studi medici; * 3) chimica; * 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); * 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia e istologia patologica; * 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia; 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: * 1) chirurgia maxillo-facciale; * 2) dermatologia e venereologia (semestrale); * 3) otorinolaringoiatria (semestrale); * 4) statistica sanitaria; altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Non si può essere ammessi Se non si è superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia Stomatognatico umana normale e dell'apparato Patologia generale stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e del- e metodologica clinica l'apparato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia generale Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale odonto- stomatologica Chirurgia speciale odonto- Stomatologia Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocinii pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980 Registro n. 93 Istruzione, foglio n. 311
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-25;679#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo