Art. 2
In vigore dal 24 ott 1980
Dopo l'art. 695, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in psichiatria.
Seconda scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 696. - La seconda scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la seconda cattedra di psichiatria.
Il numero complessivo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in psichiatria (articoli 690 - 695).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;625#art-2