Art. 1

In vigore dal 26 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962 n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Roma dell'11 gennaio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 20 febbraio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di farmacologia dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Considerato che il posto di assistente ordinario della prima cattedra di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Paola Sale e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta; Ravvisata, pertanto, l'opportunità; nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Paola Sale, alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 84
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;824#art-1

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