Art. 1
In vigore dal 26 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Trieste del 7 dicembre 1979 e 2 febbraio 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 17 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università di Trieste;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di farmacologia dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Pitotti in Valori e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università di Trieste;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Anna Pitotti in Valori, alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica della facoltà di farmacia della Università di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 80
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;823#art-1