Art. 3
In vigore dal 25 dic 1980
Gli articoli 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 259. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 260. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (I);
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (II);
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
4° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
clinica della tubercolosi (triennale) (III).
Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.
I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.
Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 82
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;818#art-3