Art. 3
In vigore dal 12 nov 1981
Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e in farmacologia.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 412.- La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 413. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità accademiche.
Art. 415. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 416. - Il numero massimo di allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 417. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 418. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
anatomia ed istologia patologica (I corso);
patologia chirurgica (I corso).
2° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
anatomia ed istologia patologica (II corso);
patologia chirurgica (II corso);
semeiotica chirurgica (I corso);
radiologia e medicina nucleare (I corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).
3° Anno:
patologia chirurgica (III corso);
semeiotica chirurgica (II corso);
radiologia e medicina nucleare (II corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
clinica e terapia chirurgica (I corso);
tecniche operatorie (I corso).
4° Anno:
semeiotica chirurgica (III corso);
radiologia e medicina nucleare (III corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
clinica e terapia chirurgica (II corso);
tecniche operatorie (II corso);
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
tecniche operatorie (III corso);
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.
Art. 419. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, alla esperienza dei reparti di degenza è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 420. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti ad apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica.
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 421. - La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base.
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica.
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.
Art. 422. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti:
di "farmacologia di base";
di "farmacologia clinica";
di "tossicologia".
Il numero massimo degli iscritti è fissato a dieci per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti.
Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed aver superato l'esame di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli ed apposito esame.
Art. 423. - La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.
Art. 424. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
chimica organica;
statistica medica;
farmacologia generale;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia;
biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
saggi e dosaggi farmacologici;
inglese scientifico.
2° Anno:
basi di farmacocinetica;
farmacologia speciale;
chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
inglese scientifico;
statistica e programmazione.
3° Anno:
A) INDIRIZZO DI "FARMACOLOGIA DI BASE":
farmacologia speciale;
farmacologia molecolare;
chemioterapia sperimentale;
immunofarmacologia;
tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro";
biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
B) INDIRIZZO DI "FARMACOLOGIA CLINICA":
organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
biodisponibilità dei farmaci;
farmacocinetica e biochimica clinica;
C) INDIRIZZO "TOSSICOLOGIA":
tossicologia sperimentale;
cancerogenesi e teratogenesi;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
epidemiologia;
terapia e prevenzione degli stati tossici I.
4° Anno:
A) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA DI BASE"
farmacologia speciale;
modelli sperimentali di malattie umane;
metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
legislazione in campo di farmaci.
B) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA CLINICA":
farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
chemioterapia clinica;
deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.
C) INDIRIZZO "TOSSICOLOGIA":
tossicologia sistematica;
terapia e prevenzione degli stati tossici II;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
organizzazione di centri-antiveleni e antidroga;
legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.
Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche.
Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti argomenti scientifici e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.
Art. 425. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica. La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede esercitazioni e pratica di laboratorio di almeno un anno in una clinica specializzata.
Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.
Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame di diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.
Art. 426. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il direttore nomina un vice direttore responsabile della attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.
Art. 427. - Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.
Art. 428. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 351
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1228#art-3