Art. 3

In vigore dal 8 mag 1981
Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241 e 242, relativi alla scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica che muta la denominazione in fisioterapia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in fisioterapia Art. 236. - La scuola di fisioterapia conferisce il diploma di specialista in fisioterapia. Art. 237. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 238. - Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è complessivamente di quaranta. Art. 239. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 2° Anno: 1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno); 2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra); 3) massoterapia e terapia manuale; 4) cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; 5) idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: 1) elettroterapia ed elettrologia; 2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Insegnamenti complementari: 1) elettromiografia; 2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 3) rieducazione respiratoria; 4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) medicina assicurativa; 7) rieducazione nei disturbi della visione; 8) climatoterapia; 9) problemi di riabilitazione geriatrica; 10) riqualificazione professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 376
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1118#art-3

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