Art. 6
In vigore dal 12 mar 1981
L'art. 306, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per ogni anno di corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1060#art-6