Art. 1
In vigore dal 20 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
.
Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola) ed in parassitologia medica.
Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 187. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; la direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo di materia affine.
In caso di motivato impedimento degli stessi, la direzione è affidata al professore associato ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
Art. 188. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il titolo di specialista in chirurgia generale.
Art. 189. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di cinque anni.
Art. 190. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 191. - Il numero massimo degli specializzandi ammessi è di cinquantacinque complessivi nei cinque anni. L'ammissione è per titoli ed esami.
Gli aspiranti debbono accertarsi presso la segreteria della seconda clinica chirurgica generale della data del concorso.
Art. 192. - Non sono consentite abbreviazioni del corso nè l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, la frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 193. - Al termine dei cinque anni di corso, per ottenere il diploma, i candidati devono effettuare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia generale, da discutere davanti alla commissione per sostenere l'esame di diploma.
Art. 194. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) anestesia e rianimazione;
4) chirurgia cardiovascolare;
5) chirurgia d'urgenza;
6) chirurgia ginecologica;
7) chirurgia pediatrica;
8) chirurgia riparativa e plastica;
9) chirurgia sperimentale;
10) chirurgia toracica;
11) chirurgia urologica;
12) clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) fisiopatologia chirurgica;
14) medicina legale;
15) neurochirurgia;
16) patologia speciale chirurgica (triennale);
17) radiologia;
18) ricerche di laboratorio;
19) semeiotica chirurgica (biennale);
20) semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) trattamento pre e post operatorio;
22) traumatologia ed ortopedia, e così suddivisi:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale I;
2) patologia speciale chirurgica I;
3) semeiotica chirurgica I;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.
2° Anno:
1) clinica chirurgica generale II;
2) patologia speciale chirurgica II;
3) anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
4) semeiotica chirurgica II;
5) fisiopatologia chirurgica;
6) anatomia ed istologia patologica I;
7) trattamento pre e post operatorio.
3° Anno:
1) clinica chirurgica generale III;
2) patologia speciale chirurgica III;
3) anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
4) semeiotica strumentale ed endoscopica;
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica II.
4° Anno:
1) clinica chirurgica generale IV;
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia ed ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.
5° Anno:
1) clinica chirurgica generale V;
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.
Scuola di specializzazione in parassitologia medica
Art. 195. - La scuola di specializzazione in parassitologia medica dell'Università di Messina si propone:
a) di incrementare lo sviluppo degli studi medici connessi alla parassitologia;
b) di fornire adeguata e specifica preparazione ai medici che intendono dedicarsi a questa particolare branca della medicina, conferendo ad essi il diploma di specialista in parassitologia medica.
Art. 196. - La scuola di specializzazione in parassitologia medica ha sede presso l'istituto di parassitologia medica, mentre gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo di materia affine.
In caso di motivato impedimento degli stessi, la direzione è affidata al professore associato.
La scuola viene retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
Il corso di studi ha la durata di tre anni con frequenza obbligatoria; non sono concesse abbreviazioni di anni di corso.
Il numero massimo degli iscritti è di quindici per ognuno degli anni di corso.
L'ammissione ai corsi avviene in ogni caso per titoli ed esami.
Titolo d'obbligo è il possesso della laurea in medicina e chirurgia.
Art. 197. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
1) metodologia statistica;
2) igiene ed educazione sanitaria;
3) parassitologia generale;
4) sistematica dei parassiti di importanza medica;
5) zoonosi;
6) epidemiologia e profilassi generale delle malattie parassitarie;
7) storia della parassitologia;
8) legislazione sanitaria.
2° Anno:
1) entomologia parassitologica;
2) ecologia;
3) micologia;
4) microbiologia ed immunologia delle malattie parassitarie;
5) virologia;
6) impiego e rischi degli antiparassitari;
7) protozoologia;
8) elmintologia;
9) patologia e clinica delle malattie parassitarie (biennale) I.
3° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie parassitarie (biennale) II;
2) profilassi delle malattie parassitarie di origine esotica;
3) parassitologia degli alimenti;
4) patologia e clinica delle malattie parassitarie nell'infanzia;
5) diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie;
6) terapia medica delle malattie protozoarie;
7) terapia medica delle malattie da elminti;
8) terapia chirurgica delle malattie parassitarie.
La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabilite, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Sono, inoltre, svolte esercitazioni pratiche.
Art. 198. - L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Art. 199. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato ed approvato dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 68
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1028#art-1