Art. 1
In vigore dal 7 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1976, registro n. 41 Finanze, foglio n. 302, il quale, fra l'altro, prevede che le questioni generali, disciplinari e amministrative riguardanti il complesso sono affidate ad un ufficiale superiore addetto alla banda;
Ritenuta la necessità di modificare la tabella n. 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, per la parte che riguarda l'autorità incaricata di esprimere il giudizio di avanzamento nei confronti dei sottufficiali, appuntati e finanzieri appartenenti alla banda della guardia di finanza;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 3 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-08-03;660#art-1