Titolo VI
Art. 22
Coordinamento delle attività degli istituti
In vigore dal 22 ott 1980
Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanità e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore della prevenzione e sicurezza del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-22