Titolo III
Art. 14
Organizzazione dipartimentale
In vigore dal 18 ago 1993
L'Istituto è organizzato in dipartimenti operativi, tra loro coordinati, che devono svolgere le attività integrato di:
ricerca;
proposta normativa;
documentazione;
consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 e' istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attivita' di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma."
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-14