Art. 1
In vigore dal 24 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 2 aprile 1980, n. 123, concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali;
Sentito il parere della commissione VII del Senato della Repubblica e della commissione VIII della Camera dei deputati;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto.
Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.
La Giunta centrale per gli studi storici dovrà ripartire il 50% del contributo tra le società e deputazioni di Storia Patria in relazione alla loro attività da valutare a giudizio della Giunta centrale stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1980
PERTINI
- BIASINI - PANDOLFI -
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 237
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-30;624#art-1