Art. 1
In vigore dal 21 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929 n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.
FACOLTÀ DI FARMACIA
Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche
Art. 228. - È istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con sede presso l'istituto di scienze farmacologiche dell'Università. Il suo scopo è di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.
Art. 229. - Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie afferenti alla scuola o, in carenza, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da tutti gli insegnanti dei vari corsi.
I docenti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla facoltà.
Art. 230. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.
La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.
Alla scuola possono essere iscritti dieci allievi per anno. Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il consiglio della scuola procederà ad una scelta insindacabile in base ai titoli presentati.
Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.
Su proposta della facoltà di farmacia, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può eventualmente ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.
Art. 231. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) biologia e biochimica cellulare;
2) fisiologia applicata;
3) farmacologia e tossicologia cosmetica;
4) microbiologia applicata ed igiene;
5) chimica fisica applicata;
6) chimica prodotti cosmetici I;
7) tecnologia e formulazione cosmetica I;
8) controllo chimico di qualità I.
2° Anno:
1) chimica prodotti cosmetici II;
2) tecnologia e formulazione cosmetica II;
3) legislazione cosmetica e documentaristica;
4) impianti e macchinario cosmetico;
5) marketing, pubblicità e psicocosmesi;
6) controllo chimico di qualità II;
7) controllo microbiologico di qualità.
Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.
Oltre alle predette materie, possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento nel campo della cosmetologia.
Gli iscritti sono obbligati alla frequenza costante ai corsi di lezioni ed esercitazioni.
La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini della ammissione agli esami.
Art. 232. - Le tasse per l'iscrizione ai corsi ed i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite come segue:
tassa immatricolazione (primo anno)............ L. 12.000 tassa iscrizione (ogni anno)............... L. 200.000 soprattassa esami (ogni anno)............... L. 16.000 contributi di laboratorio (ogni anno)........... L. 20.000 tassa diploma (ultimo anno)................. L. 6.000 tassa trasferimento per altra sede............. L. 10.000
tassa registrazione congedi provenienti
da altra sede........................ L. 2.000
Art. 233. - Le date di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà, udito il consiglio della scuola, in dipendenza a ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.
Art. 234. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside di facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente di tre e sette membri.
Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola in due sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno.
Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e tecnico-pratiche, si sostengono nelle singole materie o anche in gruppi di materie strettamente affini.
L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.
Art. 235. - Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti. La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo.
L'istituto di scienze farmacologiche metterà a disposizione della scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni, unitamente agli altri istituti della facoltà interessati alla scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 77
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;800#art-1