Art. 2
In vigore dal 22 feb 1981
L'indennità di carica, così come determinata nel precedente , non è dovuta allorchè sia specificamente stabilita per legge o per statuto la gratuità della carica medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-15;1035#art-2